Organo di mediazione delle emittenti radiotelevisive private - Svizzera italiana

L’organo di mediazione tratta reclami contro trasmissioni redazionali diffuse, interposti per violazione degli articoli 4 e 5 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV – SR 784.40) o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere, nonché del rifiuto da parte loro di accordare l’accesso al programma.

L’organo di mediazione per le radiotelevisioni private è competente per tutte le emittenti con sede nella Svizzera italiana. È esclusa la SSR, che dispone di propri organi di mediazione.

La lista delle emittenti radiotelevisive annunciata all‘Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) può essere consultata al seguente link


Mediatori

avv. Francesco Galli, LL.M. (mediatore) avvocato e notaio a Lugano

avv. Paolo Caratti (supplente mediatore) avvocato e notaio a Bellinzona


Compiti

L’organo di mediazione tratta reclami contro trasmissioni redazionali diffuse, interposti per violazione degli articoli 4 e 5 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV – SR 784.40) o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere, nonché del rifiuto da parte loro di accordare l’accesso al programma.

L’organo di mediazione per le emittenti radiotelevisive private è competente per tutte le emittenti con sede nella Svizzera italiana. È esclusa la SSR, che dispone di propri organi di mediazione.


Procedura

Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione contro una trasmissione entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l'accesso. Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il primo e l'ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi. Il reclamo dev'essere presentato per scritto. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l'accesso al programma è illegale.

L'organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:

  • discutere la questione con l'emittente o, nei casi di lieve gravità, - trasmetterle la pratica per disbrigo diretto;
  • predisporre un incontro fra le parti;
  • fare raccomandazioni all'emittente;
  • informare le parti sulle diverse competenze, la normativa applicabile e le vie legali.

L'organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni. Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione riferisce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo del reclamo. Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale.

Dopo la trattazione del reclamo, l'organo di mediazione fattura i costi all'emittente. Nel caso di reclamo temerario l'Autorità di ricorso può, su richiesta dell'organo di mediazione o dell'emittente, addossare le spese di procedura al reclamante.


Contatto

I reclami contro le trasmissioni redazionali diffuse da emittenti radiotelevisive private vanno presentati per iscritto, spediti per posta all’indirizzo

avv. Francesco Galli
Corso Elvezia 16
6900 Lugano

o tramite e-mail: galli[at]ombudsman-rtv-priv.ch

Vogliate notare che l’organo di mediazione può esaminare solo reclami contro trasmissioni redazionali diffuse ai sensi della legge federale sulla radiotelevisione. La trasmissione oggetto di reclamo deve essere indicata con precisione. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l'accesso al programma è illegale.

Per domande sulla programmazione o su singole trasmissioni vogliate rivolgervi direttamente all’emittente interessata.